Dal 28 giugno 2025 l’accessibilità digitale non riguarda più solo la pubblica amministrazione. L’European Accessibility Act — direttiva UE 2019/882, recepita in Italia con il D.Lgs. 82/2022 — estende gli obblighi ai soggetti privati che offrono prodotti e servizi attraverso canali digitali.
Restano escluse le microimprese, cioè quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro. Per tutte le altre, un sito non accessibile è un sito non conforme.

Chi rientra davvero
L’obbligo tocca in particolare chi offre servizi digitali al pubblico: e-commerce, servizi bancari online, telecomunicazioni, trasporti, biglietterie, media. Ed è il motivo per cui un negozio online sopra le soglie va guardato per primo.
Attenzione a due punti che generano equivoci:
- La soglia della microimpresa va verificata sul caso concreto, non data per scontata: la struttura societaria e il tipo di servizio contano
- L’obbligo non riguarda solo la grafica del sito, ma l’intero servizio: schede prodotto, informazioni precontrattuali, processo di acquisto, pagamenti, assistenza
Sul fronte pubblico continuano a valere la Legge Stanca (legge 4/2004) e gli obblighi già in capo alle amministrazioni, con la dichiarazione di accessibilità da depositare annualmente.
Lo standard tecnico
Il riferimento è la norma europea armonizzata EN 301 549, che richiama le WCAG in livello AA come standard minimo.
Tradotto in pratica, significa fra le altre cose:
- Contrasto sufficiente fra testo e sfondo
- Testo alternativo su tutte le immagini che veicolano informazione
- Navigabilità completa da tastiera, senza mouse
- Moduli con etichette collegate ai campi e messaggi di errore comprensibili
- Struttura dei titoli coerente, non usata per fare grafica
- Video con sottotitoli quando l’audio veicola contenuto
- Nessuna informazione affidata al solo colore
Sono interventi tecnici, non estetici: un sito accessibile non è un sito brutto.
Cosa non funziona
I widget di accessibilità. Le barrette laterali che promettono la conformità in un clic non rendono conforme un sito: intervengono in superficie e lasciano intatti i problemi strutturali. Molti sono anche criticati dalle stesse associazioni di persone con disabilità.
Il controllo automatico come unica verifica. Gli strumenti automatici trovano una parte dei problemi. Il resto — se la navigazione da tastiera ha senso, se un lettore di schermo racconta la pagina in modo comprensibile — richiede una prova manuale.
Rifare tutto. Nella maggior parte dei casi si interviene su contrasti, struttura, moduli e alternative testuali. È lavoro, ma raramente è un progetto da zero.
Da dove partire, in ordine
- Verifica se rientri negli obblighi, con il tuo consulente
- Fai un controllo automatico per avere una mappa dei problemi evidenti
- Prova il sito da tastiera, senza mouse, e prova a completare un acquisto o l’invio di un modulo
- Sistema prima i percorsi che contano: acquisto, contatto, accesso all’area riservata
- Metti in ordine i contenuti: testi alternativi, titoli, etichette dei campi
- Documenta quello che hai fatto e con quali criteri
L’ordine conta: un sito accessibile nelle pagine istituzionali e inaccessibile nel checkout non serve a nessuno, né agli utenti né in caso di verifica.
Il lato che non è un obbligo
Quasi tutto quello che rende un sito accessibile lo rende anche migliore per tutti: struttura chiara, contrasti leggibili, moduli che spiegano gli errori, navigazione prevedibile. Sono le stesse cose che riducono gli abbandoni e aiutano i motori di ricerca a capire le pagine.
È il motivo per cui conviene affrontarlo come un miglioramento, non come un adempimento.
Domande frequenti
La mia microimpresa è davvero esclusa? In linea generale sì, se sta sotto entrambe le soglie. Ma l’esclusione va verificata sul caso concreto insieme a chi ti segue: dipende anche dal tipo di servizio offerto.
Ci sono sanzioni? Sì, la normativa le prevede e la vigilanza è in capo ad AgID. Gli importi e le modalità di controllo sono materia in evoluzione: prima di preoccuparti delle cifre, verifica se rientri.
Basta mettere il testo alternativo alle immagini? No, è uno degli interventi, non l’unico. Da soli, i testi alternativi non rendono conforme un sito.
Vale anche per un sito vetrina? Gli obblighi più stringenti riguardano chi eroga servizi digitali al pubblico. Ma un sito vetrina di un’azienda sopra le soglie non è automaticamente fuori: è una valutazione da fare, non un’assoluzione.
Quanto costa adeguarsi? Dipende da come è costruito il sito. Su un tema recente e ordinato sono interventi mirati; su un sito vecchio con struttura confusa il lavoro cresce parecchio.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una valutazione legale: per stabilire se la tua azienda rientra negli obblighi, rivolgiti al tuo consulente.
Se vuoi sapere come sei messo
Facciamo un controllo del sito — automatico e manuale sui percorsi che contano — e ti diciamo cosa va sistemato e in che ordine.
Realizzazione e assistenza siti web — ADS Network, dal 2005.